Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con obbligo vaccinale over 50
Il Decreto Legge nr. 1/2022 istituente, tra l'altro, l'obbligo vaccinale per il Covid-19 per gli over 50 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sancendone l'entrata in vigore.
Andiamo a vedere con precisione cosa contiene.
Articolo 1, obbligo vaccinale over 50
Il primo articolo del Decreto Legge titola "estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2" e stabilisce l'estensione dell'obbligo vaccinale contro il Covid-19 per cittadini italiani, europei e stranieri residenti in Italia che abbiano più di 50 anni, inserendo l'utilizzo del super green pass per la stessa platea di persone per l'accesso al luogo di lavoro.
Nello specifico, il primo comma delinea con precisione la cerchia di persone che sono soggette a tale obbligo:
Cittadini italiani che abbiano più di 50 anni
Cittadini europei che abbiano più di 50 anni residenti in Italia
Cittadini stranieri che abbiano più di 50 anni residenti in Italia. In questo caso, si fa specifico riferimento agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
Il succitato Decreto Legislativo del 1998 agli articoli 4, 4-bis e 4-ter in primis determina le modalità di ingresso nel Paese ("L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti") e l'accordo di integrazione inteso come " processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'."
Gli articoli 34 e 35 invece sanciscono i soggetti stranieri che hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34) con parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani (stranieri regolarmente soggiornanti con permesso di soggiorno e minori non accompagnati anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale), e gli importi che gli stranieri non iscritti devono pagare per avere accesso ai servizi sanitari (art. 35).
Pertanto, è chiaro che l'obbligo riguarda solo cittadini o non cittadini regolarmente residenti over 50, mentre esula coloro che, ad esempio, arrivano con un barcone senza documento valido per l'ingresso in Italia. Certo, l'art. 35 comma 3 del Decreto Legislativo citato esplicita che anche ai cittadini stranieri non regolari è assicurata la gratuità delle vaccinazioni, ma questo è ben diverso dall'obbligo imposto.
Tornando al DL 1/2022, il primo articolo chiarisce che "tale obbligo non è previsto in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o differita". Specifica inoltre che l'imposizione riguarda anche coloro che al momento dell'entrata in vigore del Decreto non abbiano superato il 50esimo anno di età, ma lo raggiungano entro il 15 giugno 2022, data di fine (PRESUNTA) dell'obbligo medesimo.
Estensione dell'utilizzo del super green pass (art. 1)
L'articolo 1 del provvedimento d'urgenza decreta anche l'estensione dell'utilizzo del super green pass (si ricorda, ottenibile solo dopo vaccinazione e/o guarigione dal Covid-19).
A partire dal 15 febbraio 2022, tutti i soggetti per i quali era stato introdotto l'obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro, che siano over 50, hanno obbligo di super green pass, fino al 15 giugno 2022.
Entrando più nello specifico, il riferimento di legge è il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito dalla Legge 17 giugno 2021 nr. 87, che ha sancito obbligo di green pass per l'accesso al luogo di lavoro alle seguenti categorie di lavoratori:
tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione
il personale amministrativo e i Magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari
i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice
tutti i lavoratori del settore privato
Restano esclusi dal provvedimento odierno, ma vedremo in seguito non tutti dalla presentazione del green pass base, avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
Le attività di controllo della validità del super green pass restano in capo ai medesimi soggetti già individuati per la verifica del green pass base, ovvero i datori di lavoro pubblici e privati, nonchè i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria. Le modalità di verifica sono le medesime adottate in precedenza: i controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
L'obbligo di super green pass scatta inesorabilmente al compimento del 50esimo anno di età.
Sanzioni per mancata esibizione Super Green Pass soggetti over 50 lavoratori (art. 1)
I lavoratori indicati nel paragrafo precedente che a partire dal 15 febbraio comunichino di non essere in possesso del SGP subiscono lo stesso trattamento stabilito fino ad ora, se non in possesso del green pass base:
verranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022
nei casi di assenza ingiustificata, non è dovuta la retribuzione nè altro compenso o emolumento
(per inciso, i lavoratori assenti ingiustificati non maturano per il periodo di assenza dal lavoro la quota di tredicesima e quattordicesima ove prevista contrattualmente, nè giorni di ferie e permessi)
Le sanzioni pecuniarie oltre a quelle di cui sopra verranno emesse laddove il lavoratore non in regola con il SGP acceda comunque al luogo di lavoro. In questo caso è prevista la sanzione da 600 a 1500 euro per il lavoratore, mentre per i datori di lavoro che non procedano ai controlli va da 400 a 1000 euro. La sanzione verrà emessa dal Prefetto, facendo riferimento all'articolo 4 del Decreto Legge nr. 19 del 2020 poi convertito in Legge 22 maggio 2020 nr. 35.
Esiste un rinvio per quanto non previsto dal Decreto alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 poichè "compatibili", che disciplina le sanzioni amministrative.
Coloro che sono esentati dall'obbligo vaccinale per i motivi indicati dalla legge, durante il periodo di omissione o differimento della vaccinazione, possono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.
Sanzioni per mancata vaccinazione soggetti over 50
Il mancato ottemperamento dell'obbligo vaccinale per i soggetti over 50 indicati nel Decreto comporta una sanzione pecuniaria di EURO 100, specificatamente in uno dei seguenti casi:
se non si è ancora iniziato in data 1 febbraio il ciclo di vaccinazione primaria (prima dose)
se in data 1 febbraio non si è completato il ciclo di vaccinazione primaria (seconda dose)
se in data 1 febbraio non è stata fatta la dose di richiamo (terza dose)
In sintesi, se entro il 1 febbraio chi non è vaccinato si sottopone almeno alla prima dose, è esentato da sanzione.
Apro piccola parentesi: personale parere, vista l'entità della sanzione, e viste tutte le possibili motivazioni di nullità e/o annullamento della medesima, non è difficile comprendere che la finalità non è certo imporre la vaccinazione, quanto procedere alle modalità di irrogazione della sanzione, che assicurano, come vedremo a breve, un ampio potere all'Agenzia delle Entrate, anche di accesso a dati sanitari che dovrebbero essere assolutamente tutelati dalla privacy: se passa questo concetto, è completamente distrutto l'ultimo baluardo verso un limite al controllo sociale. Opinione personale.
Il soggetto titolato ad irrogare la sanzione è il Ministero della Salute MA con il tramite dell'Agenzia delle Entrate che "vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale".
Il richiamo al Sistema Tessera Sanitaria riporta al MINISTERO DELLE FINANZE, che è il responsabile del Trattamento dei Dati Personali già ampiamente autorizzato, facendo LIBERO accesso all'Anagrafe Nazionale Vaccini.
Pertanto, il Ministero della Salute, per mezzo dell'Agenzia delle Entrate, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio, stabilendo il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per la comunicazione all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, dell'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dell'obbligo vaccinale, ovvero qualsiasi altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
Trascorso tale termine, entro tassativamente ulteriori dieci giorni dalla ricezione di quanto sopra, "previo eventuale contraddittorio con l'interessato", l'Azienda sanitaria locale comunica all'Agenzia delle Entrate un'attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale. In caso contrario, l'Agenzia delle Entrate procede alla notifica della sazione e entro il termine di 180 giorni all'emissione dell'avviso di addebito, con valore esecutivo. In caso di opposizione alla sanzione emessa dall'Agenzia delle Entrate, l'organo competente per la decisione in merito è il Giudice di Pace.
In sintesi, la ASL comunica all'Agenzia delle Entrate il mancato rispetto dell'obbligo, se esistente. L'Agenzia delle Entrate emette ordine di addebito e cartella esattoriale entro 180 giorni, che è possibile contestare con ricorso al Giudice di Pace.
Articolo 2 del Decreto, personale universitario
Il Decreto sancisce l’estensione dell’obbligo vaccinale, senza limiti di età, a tutto il personale che lavora nelle università e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Lo stesso vale per il personale degli Istituti Penitenziari. Per gli studenti, invece, continua a valere il precedente obbligo di green pass. Il termine previsto resta il 15 giugno 2022.
Articolo 3, estensione dell'impiego delle certificazioni verdi Covid-19
Fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai seguenti servizi è consentito solo previo possesso e controllo del green pass base, ottenibile con vaccinazione, guarigione e tampone rapido:
servizi alla persona (es. parrucchieri, estetiste ecc.)
pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari
attività commerciali
Per tutte le categorie è prevista eccezione dei "servizi necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona", per la cui specifica però occorre attendere DPCM successivo al Decreto, adottato su proposta del Ministero della Salute, dell'Economia e Finanze, della Giustizia, dello Sviluppo Economico e della Pubblica Amministrazione, che dovrà essere emesso entro 15 giorni dall'entrata in vigore del Decreto medesimo.
E' specificato inoltre che i colloqui con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, richiedono in ogni caso la presentazione di green pass base in corso di validità.
Il termine di partenza del provvedimento è stabilito nel 1 febbraio 2022, con precisazione che per i servizi alla persona entrano in vigore il 20 gennaio 2022.
Viene inserito con il Decreto obbligo di green pass base anche per avvocati, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, mentre restano esenti i testimoni e le altre parti del processo.
Nel caso in cui un avvocato sia sprovvisto di green pass base, non può essere chiesto il legittimo impedimento per lo stesso.
Arrivando al lavoro privato, il datore di lavoro in caso di mancata presentazione del green pass base da parte del dipendente, laddove non sia necessario il SGP, può "sospendere il lavoratore dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore ai dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso".
ATTENZIONE.
Contrariamente a facili interpretazioni girate sui social, il punto è molto chiaro. Il datore di lavoro può procedere alla sostituzione del dipendente con contratti di lavoro temporanei della durata ciascuno di dieci giorni. Un contratto di lavoro a tempo determinato, per legge, può essere prorogato solo per due volte, dopo di che diventa automaticamente a tempo indeterminato. Il Decreto stabilisce pertanto una DEROGA a questa disposizione di legge. Il datore di lavoro può rinnovare i contratti di sostituzione di dieci giorni con il SOLO LIMITE del termine del 31 marzo 2022, ad ora. Questo NON significa che il lavoratore non in regola con il green pass può essere sospeso per un massimo di 10 giorni, ma che il datore di lavoro può continuare a rinnovare i contratti di dieci giorni in dieci giorni fino al 31 marzo 2022. Il termine di dieci giorni significa semplicemente che il lavoratore ha quel lasso di tempo, di volta in volta, per regolarizzare la sua posizione, se non vuole continuare ad avere la sospensione degli emolumenti e rientrare al lavoro.
Articolo 4, gestione casi positività a scuola
Arriviamo al capitolo scuola, sul quale il Decreto pone differenze sostanziali a seconda che si parli di scuola d'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, senza differenza tra pubblica e paritaria.
a) Scuola dell’infanzia
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
b) Scuola primaria
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
c) Scuola secondaria di I e II grado
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Ricordo che l'autosorveglianza è stata introdotta con il DL del 31 dicembre 2021 e prevede la possibilità di una gestione più autonoma rispetto alla quarantena precauzionale per coloro che, pur avendo avuto contatti stretti con positivi al coronavirus, sono asintomatici e in una di queste tre condizioni: soggetti vaccinati con dose booster, persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti da non più di 4 mesi.
Questa categoria di soggetti dovrà indossare obbligatoriamente, per dieci giorni dall’ultima esposizione al positivo al Covid-19, la mascherina FFP2. Altra regola è fare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno dopo l’ultimo contatto con il contagiato.
I sintomatici, però, dovranno sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 al quinto giorno dalla prima comparsa dei sintomi. Il periodo di autosorveglianza dura cinque giorni.
Articolo 5, misure urgenti per il tracciamento dei contagi nella popolazione scolastica
Viene autorizzata la spesa di 92.505.000 euro per l’anno 2022 per garantire l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti ed assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi nella popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
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Questo è quanto prevede espressamente il DL appena pubblicato. E' sinceramente difficile trovare una spiegazione scientifica in un provvedimento così castrante e penalizzante nei confronti di coloro che, per i più personali e svariati motivi, non vogliono inocularsi un vaccino sperimentale, per di più di fronte ad una variante che sì, è altamente infettiva ma, dati alla mano, con conseguenze più che curabili.
In un Paese civile, ci si aspetterebbe quanto meno che di fronte a provvedimenti così restringenti e probabilmente mai visti prima nella storia della Repubblica, ci fosse un Presidente del Consiglio che avesse la faccia di presentarsi ai cittadini e spiegare punto per punto tale scelta, e soprattutto la sua motivazione.
Non c'è stato nulla del genere, probabilmente perchè la motivazione è ben lontana dall'essere legata a vicende di tutela della salute della popolazione.
Il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua patria un potere che pretende d’essere superiore alle leggi. (Marco Tullio Cicerone)
Articolo pubblicato in origine al seguente link:
https://www.rossellafidanza.com/2022/01/08/decreto-obbligo-vaccinale-over-50/