E' vero che nella legge di bilancio c'è una proroga dello stato di emergenza?
Stato di emergenza prorogato al 31 dicembre 2022?
Gira sui social da qualche giorno una notizia che spaventa tantissimo, la cui fondatezza dovrebbe essere data dal fatto che a diffonderla sono avvocati che utilizzano i social come vetrina del proprio operato.
Nello specifico viene rilanciata un disegno di legge depositato in Senato, il nr. DDL 2448-quinquies, che secondo alcune interpretazioni nasconderebbe, neanche tanto bene vien da dire, una proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2022.
Il DDL (Disegno Di Legge) si chiama « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 » ed è presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)
L'articolo incriminato è il primo, che testualmente dichiara: all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2022 ».
Lo dico in tutta onestà ed anche con una vena polemica: da un legale ci si aspetterebbe che leggesse non solo le parole nel virgolettato, ma anche la fonte giuridica di riferimento, per comprendere a cosa si riferisca esattamente tale proroga.
E' importante questa precisazione, perchè in due anni di stato di emergenza abbiamo collegato la sua esistenza ad una serie innumerevole di provvedimenti legislativi che hanno di fatto esautorato il ruolo del Parlamento, concentrando anche il potere legislativo saldamente nelle mani dell'esecutivo.
Cos'è lo stato di emergenza
Lo stato di emergenza è una condizione giuridica che può essere attivata al verificarsi o nell’imminenza di eventi eccezionali quali terremoti o alluvioni. E' lo strumento utilizzato, sicuramente in modo più che contestabile, per la gestione dell'emergenza Covid-19.
Si utilizza quando si rende necessario agire con urgenza e con poteri straordinari per proteggere i cittadini e riparare eventuali danni. In questi casi secondo l'interpretazione degli esecutivi che si sono susseguiti, sarebbe possibile anche limitare le libertà personali per motivi sanitari, come previsto dall’articolo 16 della costituzione.
In base all’articolo 24 del decreto legislativo 1/2018 , ovvero il Codice della Protezione Civile, lo stato di emergenza viene deliberato dal consiglio dei ministri su proposta del presidente d’intesa con le regioni interessate. La delibera fissa inoltre le prime risorse finanziarie destinate agli interventi più urgenti, la durata che non può essere superiore ai 12 mesi, prorogabile una sola volta per altri 12 e la dimensione territoriale dell’emergenza.
In queste condizioni è possibile inoltre derogare alle norme di legge (ma con l'obbligo di rispettare i principi generali dell’ordinamento) attraverso il potere di ordinanza solitamente attribuito al capo della protezione civile. Questi può dunque delineare l’elenco delle norme a cui è possibile derogare e può a sua volta nominare altri soggetti attuatori che lo supportino nella gestione dell’emergenza. Durante questa fase gli operatori possono agire con minori limitazioni riguardo ai vincoli di bilancio e trasparenza.
L’attuale situazione di stato di emergenza esteso a tutto il territorio nazionale a causa della pandemia da Covid-19 rappresenta un inedito nella storia del nostro paese. In passato infatti lo strumento è stato utilizzato esclusivamente per porzioni limitate di territorio.
La pandemia Covid-19
In Italia, lo stato di emergenza in relazione al Covid-19 è stato dichiarato per la prima volta dal Governo Conte con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicato in GU Serie Generale nr. 26 del 01 febbraio 2020.
Dai sei mesi iniziali, grazie ad innumerevoli e spesso ingiustificate proroghe, siamo arrivati praticamente al limite dei due anni previsto dalla succitata legge della Protezione Civile.
Al momento, il Governo Draghi ha confermato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, ai sensi di legge può prorogarlo senza particolari problemi fino al 31 gennaio 2022, dopo di che è necessaria la modifica della legge ordinaria per poterlo estendere nuovamente, a meno che non si decida di iniziare uno "stato di eccezione" che autorizzerebbe la completa sospensione della Costituzione.
In realtà, l’ordinamento costituzionale italiano non prevede forme di sospensione o attenuazione delle garanzie costituzionali in presenza di situazioni emergenziali, né in generale la possibilità di dichiarare, a certe condizioni, la sospensione di tutta o parte della Costituzione; l’unico regime eccezionale espressamente previsto è lo stato di guerra ex art. 78, a norma del quale “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari” (lo stato di guerra è poi dichiarato dal Presidente della Repubblica ex art. 87). E speriamo che non ci si debba mai arrivare.
Il DDL 2448-quinquies
Tornando al DDL in procedura iniziale d'analisi al Senato, proposto dal Ministro Franco, il riferimento di legge per la proroga dello stato di emergenza è l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, quindi NON l'art. 24 del Decreto Legislativo 1/2018 che stabilisce il limite di prorogabilità dello stato di emergenza ad ulteriori 12 mesi rispetto ai primi 12 mesi consentiti.
Il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28 riguardava "Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19."
L'articolo 6 del DL non è stato modificato dalla legge di conversione nr. 70 del 25 giugno 2020, e riguarda espressamente l'app Immuni. Si legge infatti:
Art. art. 6
Sistema di allerta Covid-19
1. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in
contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la
salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle
misure di sanita' pubblica legate all'emergenza COVID-19, e'
istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema
di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base
volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia
mobile. Il Ministero della salute, in qualita' di titolare del
trattamento, si coordina, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, anche ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio
nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori
di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' con l'Istituto
superiore di sanita' e, anche per il tramite del Sistema Tessera
Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che
operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori
adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per
l'adozione di correlate misure di sanita' pubblica e di cura. Le
modalita' operative del sistema di allerta tramite la piattaforma
informatica di cui al presente comma sono complementari alle
ordinarie modalita' in uso nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie informano periodicamente la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di avanzamento del
progetto.
2. Il Ministero della salute, all'esito di una valutazione di
impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo
35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai
rischi elevati per i diritti e le liberta' degli interessati, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679
e dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, assicurando, in particolare, che:
a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione,
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679,
informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena
consapevolezza, in particolare, sulle finalita' e sulle operazioni di
trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui
tempi di conservazione dei dati;
b) per impostazione predefinita, in conformita' all'articolo 25
del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti
dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli
necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i
contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19,
individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e
specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma,
nonche' ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza
sanitaria in favore degli stessi soggetti;
c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato
sul trattamento di dati di prossimita' dei dispositivi, resi anonimi
oppure, ove cio' non sia possibile, pseudonimizzati; e' esclusa in
ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
d) siano garantite su base permanente la riservatezza,
l'integrita', la disponibilita' e la resilienza dei sistemi e dei
servizi di trattamento nonche' misure adeguate ad evitare il rischio
di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati
pseudonimizzati oggetto di trattamento;
e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche
nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente
necessario al trattamento, la cui durata e' stabilita dal Ministero
della salute e specificata nell'ambito delle misure di cui al
presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla
scadenza del termine;
f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22
del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con
modalita' semplificate.
3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non
possono essere trattati per finalita' diverse da quella di cui al
medesimo comma 1, salva la possibilita' di utilizzo in forma
aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanita' pubblica,
profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli
articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e
j), del Regolamento (UE) 2016/679.
4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non
comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed e' assicurato il
rispetto del principio di parita' di trattamento.
5. La piattaforma di cui al comma 1 e' di titolarita' pubblica ed
e' realizzata dal Commissario di cui all'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con infrastrutture
localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I
programmi informatici di titolarita' pubblica sviluppati per la
realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui
al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza
aperta ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonche' ogni
trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente
articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di
emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la
medesima data tutti i dati personali trattati devono essere
cancellati o resi definitivamente anonimi.
7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma di
cui al presente articolo, nel limite massimo di 1.500.000 euro per
l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate
per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio
dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Nello specifico, il testo del comma 6 che è interessato dalla proroga:
6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonche' ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.
Pertanto, con quel DL, tra l'altro, è stata istituita presso il Ministero della Salute una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che, su base volontaria, installeranno sui propri cellulari un'apposita applicazione (nota come App Immuni).
Il decreto ha fissato le linee guida per il funzionamento del sistema, stabilendo i principi e le condizioni da rispettare, tra le quali quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 6 appunto, riguardante l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma e i trattamenti dei dati personali, che sono stati interrotti fino alla cessazione dello stato di emergenza che all'epoca era fissato al 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020; entro la medesima data saranno cancellati o resi definitivamente anonimi tutti i dati personali trattati.
La questione quindi non riguarda nello specifico la durata e/o la proroga dello stato di emergenza, bensì il trattamento dei dati raccolti, che secondo il DL dovevano essere cancellati entro il 31 dicembre 2020, data che poi è stata spostata e autorizzata con provvedimento del Garante della Privacy fino al 31 dicembre 2021.
Conclusioni
In un periodo dove i social sono monitorati in ogni momento anche grazie all'istituzione di piattaforme adibite, in un momento in cui tutti stiamo vivendo con preoccupazione le prospettive future, sarebbe necessario minore superficialità anche da parte di professionisti, proprio per la fiducia a priori che viene loro attribuita per l'attività che svolgono.
Il DDL 2248 non agisce sulla proroga dello stato di emergenza, ma semplicemente amplia il periodo di tempo per la gestione dei dati sensibili in relazione all'app Immuni.
Questo non significa certo che il governo non abbia intenzione di agire sullo stato di emergenza, ma quello che deve essere ben chiaro è un altro punto: laddove un DL diventa legge ordinaria, diventa modificabile a prescindere dall'essere legato allo stato di emergenza, pertanto, anche senza proroga ufficiale, se Draghi vuole, trova sicuramente il modo per confermare ed inasprire le prescrizioni anche al di fuori della procedura emergenziale con la quale lui e in precedenza Conte hanno governato, nei fatti, senza alcun tipo di controllo ed attribuendosi arbitrariamente poteri che esulano quelli costituzionali, con la connivenza del Presidente Mattarella.
Possono? Probabilmente no. Lo faranno? Non è dato sapere per ora, ma quando si legge nel DL istituente il super green pass, all'articolo 1
all'articolo 4 -bis , sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono soppresse
ed è bastato semplicemente tirarci una riga sopra, stato di emergenza o meno, qualche dubbio è più che lecito.
Una domanda ai Professionisti: quando rilanciate queste notizie non fondate o comunque assolutamente imprecise, lo fate per continuare a mantenere la paura di modo da apparire come i salvatori della situazione, oppure per abituare le persone ad una nuova restrizione, che quindi falsamente dite di voler combattere? Ecco. Anche in questo caso il dubbio è lecito, resta sempre la terza opzione, la superficialità, quindi, in gergo legale, non dolo ma colpa.